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domenica 5 giugno 2011

Legittimo impedimento

Legittimo impedimento in Italia ed in Europa



"LA legge è uguale per tutti",si dice nelle aule giudiziare. A parte il legittimo impedimento,ma che cos'è ?
Il legittimo impedimento è l'istituto che permette all'imputato, in alcuni casi, di giustificare la propria assenza in aula. In caso di assenza ingiustificata bisogna distinguere se si tratta della prima udienza o di una successiva. Nel caso di assenza in luogo della prima udienza il giudice, effettuate le operazioni riguardanti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti , in caso di assenza non volontaria dell'imputato se ne dichiara la condizione di contumacia e il procedimento non subisce interruzioni. Se invece l'assenza riguarda una udienza successiva alla prima ed in quella l'imputato non è stato dichiarato contumace, questi è dichiarato semplicemente assente. E ancora, se nell'udienza successiva alla prima alla quale l'imputato non ha partecipato (per causa maggiore) questi può essere ora dichiarato contumace.

Nel codice penale è previsto che ogni cittadino ha diritto a far spostare un’udienza di un processo che lo riguarda se ha un impedimento che però, dice la legge, dev’essere «effettivo e assoluto». Questo riguarda le più alte cariche dello stato,cioè presidente della repubblica,presidente del senato,presidente della Camera, presidente del Consiglio ed ministri.Insomma,per impegni di governo,si può evitare l'aula.Questo non è legge uguale per tutti. Visto che in parte è stato bocciato dalla corte costituzionale,visto che parte della legge non è conforme all'articolo 3 della costituzione per "irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze della giurisdizione" . Il comma 1, di cui la Consulta ha invece dato una interpretazione conforme a Costituzione, prevede che per premier e ministri, chiamati a comparire in udienza in veste di imputati, costituisce legittimo impedimento le funzioni del governo. A seguire, sempre il primo comma, elenca i riferimenti normativi riguardanti specifiche attività (di governo).I giudici valuteranno gli impegni,insomma.

In Europa come funziona ? In Francia non esiste alcuna protezione per i ministri .

La Costituzione prevede, nell’articolo 26, che un parlamentare non è responsabile “per opinioni o voti espressi nell’esercizio delle sue funzioni”. Anche per i ‘reati di opinione’ gli eletti non sono coperti dall’immunità se al di fuori delle istituzioni commettono illeciti. Restano fuori dall’immunità anche atti compiuti per incarico del governo. Non è necessaria alcuna autorizzazione della Camera per l’esercizio dell’azione penale ma l’assemblea può sospenderla, come per l’arresto, per la sessione in corso. Insomma, i ministri possono essere indagati in qualsiasi momento, presidente del consiglio compreso. Solo il presidente della Repubblica è totalmente irresponsabile, anche se sono allo studio modifiche per questa tutela.

In Spagna i parlamentari sono perseguibili per i loro reati senz’alcuna limitazione, ma sottoposti all’autorizzazione del Parlamento. In trent’anni non si ha notizia di un solo rifiuto. I ministri non godono di alcuna tutela, ma per loro è responsabile del giudizio non la magistratura ordinaria, ma la Corte suprema.
In Germania, I parlamentari godono dell’immunità solo per quello che fanno nella loro veste di deputati. Come in Italia non possono essere arrestati senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza. Stesso trattamento per il Cancelliere e per i ministri. Nessuno è immune per atti estranei all’attività di governo. Nel caso del presidente della Repubblica è perseguibile il giudizio solo per violazione premeditata della Costituzione. I politici italiani sono una casta o sono avanti agli altri ?






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